TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e disposizioni relative).

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture, per l'anno finanziario 2008, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

      1. Identico (Per le modifiche apportate dalla Commissione alla Tabella n. 10, v. pag. 53).

      2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «politiche urbane e territoriali», nell'ambito della missione «casa e assetto urbanistico» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.       2. Identico.